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Una sentenza tanto innovativa quanto storica quella pronunciata dal gup di Milano, Donatella Banci Buonamici nei confronti di un giovane ventenne visibilmente alterato e fermato dalle forze dellordine per un accertamento di routine: letilometro.
Niente avvocato? Niente etilometro! - Mercoledì scorso il Tribunale di Milano ha sentenziato che un automobilista non può essere sottoposto all'alcool test senza essere preventivamente avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; altrimenti lesito delletilometro è nullo e non vale come prova del processo.
La novità della sentenza sta nel fatto che ora la Cassazione ha creato un precedente di nullità dellaccusa e delle sanzioni amministrative e penali previste dal codice della strada nel caso del mancato preavviso appunto. E quel che resta, dunque, è "il verbale degli operanti", che dà sì conto di "elementi certamente sintomatici di uno stato di alterazione" come gli "occhi rossi" o lalito "vinoso" del giovane sotto accusa scrive il gup , ma che "stante la loro genericità portano a una assoluzione perché il fatto non sussiste".
La sentenza, che per gli avvocati del giovane "ha messo un argine all'uso indiscriminato dell'etilometro da parte degli agenti ai fini della prova del reato di guida in stato di ebbrezza", però sta facendo molto discutere, giacché come ha spiegato Antonio Prina, ispettore capo della Polizia Stradale, "avvisare il conducente che ha la facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia non significa che gli agenti siano tenuti ad attendere per ore larrivo del legale, prima di poter effettuare letilometro" dal momento che l'efficacia di questo tipo di controllo risiede nella tempestività dellatto stesso.
Fatta la legge, trovato il cavillo! - Per quanto tempo è concesso attendere larrivo del legale allora? La norma non lo dice. Ma possiamo ipotizzare che la facoltà del conducente di avvalersi di un legale sarà la nuova arma dei furbetti che si mettono ubriachi alla guida.